Il beneficio dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, previsto dalla Legge 103/2017, in vigore dal 3 agosto, prevede, tra gli altri casi, anche il reato di stalking. Tra le condotte riparatorie che estinguono il reato è previsto il versamento da parte dell’imputato di una somma ritenuta congrua dal giudice, e ciò anche senza il consenso della vittima. Questo non potrà accadere per alcuni casi specifici come, ad esempio, se la persona offesa è un minore o un disabile, se il fatto è commesso reiteratamente e con uso di armi, o da più persone. Resta comunque il fatto che, per alleggerire la pressione sulle aule giudiziarie, si vanifica il lavoro di sensibilizzazione contro la violenza di genere fatto in questi anni e l’opera encomiabile di tutti i centri antiviolenza che assistono le donne e le aiutano nel difficile percorso della denuncia dei maltrattamenti subiti. Dopo aver plaudito il voto storico del Parlamento tunisino che ha approvato la legge contro la violenza sulle donne (abrogando, tra l’altro, l’articolo del codice penale che prevedeva il “perdono” per lo stupratore di una minorenne in caso di matrimonio riparatore), non valutiamo le ricadute di questo provvedimento? E’ dunque come tentare di “scavare un pozzo con un ago”, il detto turco ripreso dal Premio Nobel Orhan Pamuk. Chi si impegna in questo difficile campo può sentirsi solo e nutrire dubbi sull’utilità del proprio lavoro, ma ogni genitore, padre e madre, ogni datore di lavoro, ogni insegnante, insomma, ciascuno di noi, nel suo piccolo quotidiano non deve smettere di scavare. Le Consigliere, le Associazioni e le Istituzioni dovranno lavorare affinché nessuna denuncia di stalking sia soggetta a sanzione riparatoria.
Prof.ssa Chiara Cerrato, Consigliera di Parità Provincia di Asti