Scatta domani, sabato 5 gennaio, la stagione dei saldi invernali.
Vendite scontate e a prezzi ribassati di abbigliamento e calzature, in primis, attesi da tempo. Da chi vende e da chi acquista. Forse, più da chi acquista perché chi vende si dice molto preoccupato.
Per Claudio Bruno, direttore di Confcommercio Asti, “il 2018 si è chiuso senza botti e con molte preoccupazioni per i commercianti che si vedono schiacciati da consumi che non decollano”.
Aggiunge Dino Penna, presidente provinciale Federazione Moda Italia Confcommercio: “I saldi invernali 2019 saranno in linea con quelli dello scorso anno. Speriamo di risvegliare i consumi”. Ancora Claudio Bruno: “Rinsaldare le relazioni con i clienti all’insegna della trasparenza del rapporto qualità/prezzo, della fiducia, della professionalità: questo è il messaggio che vogliamo dare e che caratterizza questo momento di vendite”.
Chiaro il riferimento alle vendite on-line che stanno aumentando in maniera esponenziale danneggiando il “commercio tradizionale”. Si ricorda che nel periodo di saldi il negoziante deve esporre il prezzo di partenza, lo sconto e il prezzo finale e le carte di credito devono essere accettate. I capi soggetti al saldo devono avere carattere stagionale. Per il cambio e la prova dei capi non c’è obbligo: generalmente sono lasciati alla discrezionalità del negoziante che, però, dovrà sostituire il capo qualora questo risulti danneggiato o non conforme.
Si stima che i saldi invernali interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e nuoveranno oltre 5 miliardi di euro con una spesa media a famiglia di 325 euro, 140 euro pro capite. I saldi invernali 2019 si concluderanno giovedì 28 febbraio. In genere sono i primi due fine settimana a registrare il boom di vendite nonostante all’inizio la percentuale di sconto non sia molto alta. Ma nei primi giorni è la scelta a essere ampia.
Le regole per comprare bene
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Federazione Moda Italia-Confcommercio segnala, inoltre, le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale come “Saldi Chiari”, “Saldi Trasparenti”, “Saldi Tranquilli”.